Art. 22.
(Identità di copertura e attività simulata).

      1. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può autorizzare i direttori dei servizi di informazione affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, gli addetti ai servizi usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e agli stessi fini può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Presso i servizi di informazione che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento

 

Pag. 31

o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in un apposito archivio istituito presso il Dipartimento. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
      3. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può altresì autorizzare i direttori dei servizi di informazione, per il miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, in qualunque forma.
      4. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al presente articolo è trasmessa ogni anno dal Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza al Comitato parlamentare.